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Le aziende vitivinicole hanno da oggi uno strumento in più per recuperare la liquidità necessaria all’ordinaria gestione della propria attività.

Pubblicato il decreto sul pegno rotativo

di redazione | 2 Settembre 2020

Le aziende vitivinicole hanno da oggi uno strumento in più per recuperare la liquidità necessaria all’ordinaria gestione della propria attività.

Largamente atteso da alcuni dei più importanti Consorzi di tutela che avevano già sottoscritto nelle passate settimane specifici accordi con gli Istituti di credito, il pegno rotativo sulle giacenze in cantina diventa finalmente legge. Il 29 agosto è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto che istituisce questa importante misura utile a garantire liquidità alle aziende vitivinicole.

Il documento stabilisce che i prodotti agricoli e alimentari Dop o Igp, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione, stagionatura e immagazzinamento, a patto che le stesse unità siano identificate in un apposito registro seguendo le modalità previste dal decreto stesso.

Per quanto riguarda il registro, i prodotti Dop e Igp costituiti in pegno ai sensi del decreto possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal decreto.

Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno e i registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4, ovvero prodotti vitivinicoli ed olio di oliva per i quali il debitore può procedere all’annotazione nei registri telematici. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri di cui al presente comma.

Infine, la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all’allegato 1 o registrazione sul registro telematico.

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